Insight | 27.03.2025

Insight Doganale | Marzo 2025

Tra le ultime novità, proposta l’esenzione dagli obblighi CBAM per i piccoli importatori, e nuovo pacchetto di sanzioni per la Russia


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Piccoli importatori: proposta l’esenzione dagli obblighi CBAM

 

Il 26 febbraio 2025, la Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro per la proposta di modifica del Reg. UE 2023/956, relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Tale documento offre un quadro delle principali problematiche emerse durante il primo anno e mezzo di attuazione del Meccanismo, legate agli oneri di conformità particolarmente gravosi, soprattutto per gli importatori di piccole quantità di merci CBAM, che non consentirebbero di perseguire al meglio lo scopo di rilocalizzare le emissioni di carbonio.

Per venire incontro agli operatori, la Commissione prospetta l’introduzione di una soglia cumulativa annua pari a 50 tonnellate per importatore di beni soggetti a CBAM nei quattro settori industriali di riferimento – ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti – al di sotto della quale non vi sarà più l’obbligo di presentare la dichiarazione CBAM, né di acquisire i relativi certificati.

Gli importatori che si collocano al di sotto della nuova soglia de minimus dovranno soltanto auto-identificarsi come “importatori occasionali CBAM” al momento della presentazione della dichiarazione doganale e accertarsi di non superare la soglia nel corso dell’anno, ferma restando la possibilità di chiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato ove si preveda di superare la soglia.

La previsione di tale soglia, in esito alle analisi svolte dalla Commissione europea, consentirebbe di esentare dagli adempimenti CBAM circa 182.000 importatori (il 91% del totale), pur coprendo il 99% delle emissioni incluse nel Meccanismo.

La Commissione prevede, inoltre, l’introduzione di alcune semplificazioni a beneficio degli operatori che rimarranno nel campo di applicazione del Regolamento CBAM, relative all’autorizzazione, al calcolo delle emissioni, agli obblighi di comunicazione e alla responsabilità finanziaria.

Tra queste, a titolo esemplificativo, poiché i dichiaranti CBAM autorizzati non sempre dispongono delle qualifiche tecniche per il calcolo delle emissioni incorporate, potrebbe essere prevista la possibilità di delegare l’accesso e la presentazione della dichiarazione CBAM a terzi, quali consulenti e/o esperti ambientali.

Ad oggi, tuttavia, si tratta ancora di un documento di lavoro della Commissione europea. Tali modifiche, infatti, potrebbero entrare in vigore soltanto a seguito del vaglio positivo del Parlamento europeo e del Consiglio, e comunque presumibilmente non prima della fine del 2025.

Russia: XVI pacchetto sanzioni dell’UE

 

Lo scorso 24 febbraio, con il Reg. UE 2025/395, che modifica il Reg. UE 833/2014, e con i Reg. UE 2025/390 e Reg. di esecuzione UE 2025/389, che modificano il Reg. UE 269/2014, è stato adottato il sedicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione di un divieto di importazione di prodotti di alluminio greggio di cui alla v.d. 7601, di origine russa o esportati dalla Russia. Per tali beni sono però state previste due finestre di importazione consentita, entro determinati contingenti:

  • i divieti non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione di 275.000 tonnellate metriche di tali beni tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026;
  • i divieti non si applicano, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell’Unione durante tale periodo non superiore a 50.000 tonnellate metriche di tali beni.

 

Con particolare riferimento alle restrizioni all’esportazione, viene ampliato l’elenco dei beni a duplice uso attraverso l’inserimento di nuovi prodotti ad elevato contenuto tecnologico, tra i quali precursori chimici, software utilizzati in macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC), nonché minerali e composti di cromo a causa delle loro applicazioni militari. Sono state, inoltre, introdotte ulteriori restrizioni all’esportazione di prodotti industriali, chimici, acciaio e materiali in vetro.

Sotto il profilo delle misure soggettive, si segnala l’inclusione di nuove imbarcazioni nell’elenco delle navi a cui è fatto divieto di accedere e operare nei porti UE, nonché di nuove entità nella lista dei soggetti che contribuiscono al rafforzamento militare e favoriscono attività elusive. Infine, con il Reg. UE 2025/392, è stato aggiornato anche il Reg. CE 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Dal punto di vista delle misure restrittive, pertanto, non si riscontra nessun allentamento: le aziende che operano con la Russia, pertanto, sono ancora tenute a effettuare e aggiornare rigorose due diligence.

Uno spiraglio di apertura si riscontra, invece, nei confronti della Siria: a seguito della caduta del regime di Bashar al-Assad, infatti, con una dichiarazione dello scorso 19 febbraio, il Consiglio dell’UE ha comunicato di voler sospendere alcune delle misure restrittive adottate, in particolare nei settori dell’energia (petrolio, gas ed elettricità compresi) e dei trasporti, al fine di sostenere una transizione politica inclusiva, nonché una rapida ripresa economica del Paese.

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