Insight | 28.04.2025

Insight Doganale | Aprile 2025

Tra novità sul regolamento CBAM, correttivi al sistema sanzionatorio doganale e l’introduzione dei nuovi Soggetti Obbligati Accreditati per le accise, prende forma un quadro normativo sempre più articolato per operatori e importatori nel contesto europeo


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Pubblicato il regolamento sul dichiarante CBAM autorizzato

 

Lo scorso 28 marzo è entrato in vigore il Reg. di esecuzione UE 2055/486, recante le modalità e le condizioni per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, la quale, a partire dal 1° luglio 2026, sarà l’unica figura che potrà importare nel territorio unionale i prodotti listati.

La domanda dovrà essere trasmessa attraverso il Registro CBAM e il Ministero dell’Ambiente avrà a disposizione 120 giorni di tempo per il rilascio dell’autorizzazione, fatto salvo il caso in cui l’istanza venisse presentata prima del 15 giugno 2025, per cui i giorni saranno 180.

Nei 45 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta, le autorità dovranno avviare, mediante il portale CBAM, un contraddittorio con l’operatore, il quale sarà tenuto a confermare di non essere già titolare dello status di dichiarante CBAM autorizzato o di non avere già presentato una domanda in un altro Stato membro.

Prima di un eventuale diniego, le Autorità sono tenute a darne informazione all’interessato, specificando la relativa motivazione e il termine entro cui presentare osservazioni; se, invece, viene concessa l’autorizzazione, la decisione sarà registrata nel Registro CBAM e avrà efficacia a partire dalla data di notifica all’operatore.

In caso di esito positivo, sarà assegnato un numero di conto unico tramite il quale dovranno essere restituiti, entro il 31 maggio di ogni anno – per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026 – un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate e verificate per l’anno civile precedente.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 22, par, 2, Reg. UE 2025/486, per mantenere la qualifica di dichiarante autorizzato, sarà necessario dimostrare, entro la fine di ogni trimestre dell’anno solare, di disporre sul proprio conto CBAM di un numero di certificati pari ad almeno l’80% delle emissioni incorporate nelle merci importate, pena la revoca dell’autorizzazione.

“Nuovo TULD”: approvato lo schema di decreto correttivo

 

Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, che interviene sulle disposizioni del d.lgs. 141/2024 (DNC), modificando, in parte, le sanzioni doganali.

Tra le novità più significative è previsto l’innalzamento della soglia, relativa alla sola Iva all’importazione, da 10.000 euro a 100.000 euro, superata la quale l’Agenzia delle dogane sarà tenuta a segnalare il reato di contrabbando. Se la somma pretesa, invece, rimane sotto tale limite, la violazione sarà punita con la sanzione amministrativa dal 100% al 200%, fatto salvo l’obbligo dell’Ufficio di confiscare i beni in caso di controlli “in linea”.

Nessuna modifica, invece, è prevista per la soglia relativa ai dazi doganali, che rimane fissa a euro 10.000.

Nell’ottica di valorizzare la regolarizzazione spontanea, il decreto correttivo propone altresì la modifica dell’art. 96, comma 13, DNC, stabilendo che non si applicano le sanzioni amministrative né la confisca in tutti i casi di revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte, a condizione che la stessa sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La proposta normativa modifica, infine, le soglie per la definizione delle circostanze aggravanti del reato di contrabbando, prevedendo la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50.000 e 100.000 euro o se l’Iva all’importazione pretesa è maggiore di 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

Accise: i nuovi soggetti obbligati accreditati (SOAC)

 

Sotto il profilo accise, il decreto legislativo per la revisione del d.lgs. 504/1995 (TUA), introduce la figura del Soggetto Obbligato Accreditato, che assume una specifica denominazione a seconda del settore di attività dell’operatore interessato (es. SOAC-BA per gli alcoli o SOAC-PE per i prodotti energetici).

Su modello dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO), tale qualifica sarà riconosciuta ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa aventi sede nel territorio nazionale a seguito di verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane, della loro affidabilità nel regime fiscale delle accise.

Al conseguimento di tale status seguiranno la possibilità di beneficiare di un esonero, totale o parziale, dall’obbligo di prestare cauzione in caso di introduzione delle merci nei depositi accise, nonché una serie di semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuati.

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