Insight | 08.11.2022

Buy now pay later

La Banca d’Italia richiama l’attenzione dei consumatori


Marketing & Communication
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A seguito del grande sviluppo che ha avuto di recente il c.d. Buy now pay later (“BNPL”), il 28 ottobre scorso, la Banca d’Italia ha pubblicato un richiamo di attenzione dei consumatori per ricordare che anche il BNPL costituisce una forma di credito tramite la quale i consumatori acquistano beni o servizi, beneficiando di una dilazione del pagamento, anche in maniera rateizzata.

Nelle operazioni di BNPL tale finanziamento è: (i) di importo contenuto e solitamente non sono previsti interessi od oneri a carico del consumatore, ma, se del caso, soltanto commissioni nel caso di ritardo o mancato pagamento; (ii) accordato senza lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio oppure in base ad una valutazione semplificata.

La crescente diffusione di tale meccanismo, presente ormai su tutte le piattaforme e-commerce e non solo, è stata agevolata anche dall’assenza di una specifica regolamentazione, in quanto, soltanto se il servizio di BNPL prevede (i) una commissione a carico del consumatore (salvo che si tratti di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi); e (ii) un importo del credito pari o superiore a 200 euro, si applicano le norme sul credito al consumo (artt. 122 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993, e successive modifiche e integrazioni – “TUB”), che garantiscono al consumatore, tra l’altro:

  • la consegna di un documento precontrattuale uniformato a livello europeo;
  • il diritto al recesso dal contratto di credito entro 14 giorni dalla sua conclusione;
  • il diritto al rimborso anticipato e alla risoluzione del contratto di credito nel caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi, con conseguente diritto a ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato.

 

Quando, invece, non ricorrono le condizioni sopra riportate, le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo non trovano applicazione; per tale motivo la Banca d’Italia ha segnalato che la disciplina applicabile al BNPL, nonché i relativi rischi e tutele per i consumatori, dipendono da come lo stesso viene configurato.

A tale ultimo riguardo, la Banca d’Italia delinea i principali schemi secondo cui può essere strutturato il BNPL che, normalmente, presume il coinvolgimento di tre parti: (i) il consumatore, che intende acquistare beni o servizi; (ii) il venditore, che mette a disposizione sul mercato tali beni o servizi; (iii) un soggetto terzo, che, sulla base di un accordo con il venditore, permette al consumatore di rateizzare il pagamento al venditore.

Il modello funziona sulla base del rapporto tra il soggetto terzo, che può essere una banca o un intermediario finanziario di tipo diverso, che interviene nella transazione in virtù di un accordo di compravendita dei crediti originati dal venditore.

Tuttavia, si osservi che qualora il servizio di finanziamento sia direttamente prestato da banche o da altri intermediari finanziari, sono comunque previste per il consumatore le tutele della disciplina generale sulla trasparenza bancaria (1), che prevede – tra l’altro – obblighi di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, un’informativa precontrattuale rispondente alle regole nazionali, la forma scritta dei contratti e il diritto dei clienti di presentare reclami, adire l’Arbitro Bancario Finanziario o indirizzare esposti alla Banca.

Un secondo schema utilizzato dagli operatori, invece, consiste nella combinazione fra una dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore (senza interessi o altri oneri, salvo le eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento), e la conseguente cessione del credito dal venditore a intermediario, che è coinvolto sin dalla decisione di concessione del finanziamento e tale cessione è prevista già nel contratto tra venditore e consumatore.

In tal caso, posto che la dilazione è concessa dal venditore, non si applicano le regole di tutela della clientela previste dal TUB né i controlli della Banca d’Italia. La cessione all’intermediario, tuttavia, può costituire un fattore di rischio aggiuntivo per il consumatore, in quanto si potrebbe ingenerare in quest’ultimo la convinzione che trovino applicazione i presìdi di tutela tipici delle transazioni bancarie.

In sostanza viene quindi riconosciuta la legittimità del modello operativo sottostante, fermo restando che la prossima entrata in vigore della Direttiva che modifica la disciplina vigente in materia dei contratti di credito al consumo (2008/48/CE) potrebbe anche prevedere una regolamentazione specifica di questo nuovo strumento operativo.

 

 

 

 

(1) Cfr. Titolo VI, Capi I e III del TUB; Deliberazione CICR del 4 marzo 2003, e successive modifiche, recante la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; Sezioni I-V, X, XI del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

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Equity Partner
Umberto Piattelli
Avvocato
Sofia Caruso

Marketing & Communication
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Banking, Finance & Regulatory

LCA assiste istituzioni finanziarie, fondi di investimento, sponsor e società nella strutturazione, negoziazione ed esecuzione di un ampio spettro di operazioni di finanziamento, sia domestiche che internazionali, e di finanza strutturata, ivi incluso l’emissione di prestiti obbligazionari e cartolarizzazioni di crediti performing e non performing.
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